La pubblicità “occulta” dell’avvocato

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che dia informazioni sulla propria attività professionale in violazione dell’art. 35 cdf, e ciò quand’anche la condotta sia realizzata attraverso lo schermo formale di un terzo (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto pubblicare su un quotidiano un inserto pubblicitario, peraltro privo della dicitura “redazionale” ma presentato come articolo giornalistico, in cui venivano esaltate le sue qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 259 del 15 settembre 2025

NOTA
In senso conforme, CNF n. 74/2013, CNF n. 72/2013, CNF n. 121/2012.
Più in generale, con riferimento agli illeciti disciplinari commessi attraverso lo schermo formale di terzi non iscritti all’albo, cfr. CNF n. 65/2022, CNF n. 97/2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 15 Settembre 2025 (respinge) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 15 Settembre 2024 (richiamo)
Giurisprudenza CNF

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