Le registrazioni fonografiche, di cui all’art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 9 settembre 2017, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 09 Settembre 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 07 Maggio 2014 (censura)
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