Le registrazioni fonografiche, di cui all’art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Nel caso di specie, trattavasi di registrazione fonica, che l’incolpato si era limitato genericamente a disconoscere, pur ammettendo che la voce registrata fosse la propria).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 13 Marzo 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 23 Settembre 2008 (censura)
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