Qualora sul comportamento oggetto del procedimento disciplinare non vi siano prove certe o le prove offerte risultano contraddittorie, l’incolpato deve essere mandato assolto, giacché la sola dichiarazione del denunziante, ancorché sentito a dibattimento come teste, qualora non corroborata da elementi oggettivi non può da sola essere posta a convincimento del giudicante, in quanto non sufficiente ad offrire prova certa dello svolgimento dei fatti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 24 Luglio 2014 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 23 Novembre 2011 (avvertimento)
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