Al pari della rinuncia al mandato, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: pur se revocato, il difensore continua nell’attività di assistenza fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024
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– codice: art. 59
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 05 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Settembre 2018 (sospensione)