La prorogatio nel caso di revoca del mandato professionale

Al pari della rinuncia al mandato, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: pur se revocato, il difensore continua nell’attività di assistenza fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l’eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima che ciò si verifichi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Mancato espletamento del mandato professionale – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme del cliente – Richiesta preventiva di compensi – Difesa di interessi contrastanti – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – Emissione effetti cambiari rimasti insoluti – Illecito deontologico – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Bonazzi Bruno), sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996 (respinge) (cancellazione)
– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 1994 (cancellazione)