La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 136 del 21 maggio 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 356/2024, CNF n. 332/2024, CNF n. 187/2024, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 21 Maggio 2025 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 01 Marzo 2019 (censura)
Giurisprudenza CNF

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