La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 356 del 7 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 332/2024, CNF n. 187/2024, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021.
Deve quindi ritenersi superato il più risalente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 356 del 07 Ottobre 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 29 Marzo 2018 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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