La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 332 del 21 settembre 2024

NOTA
In senso conforme, CNF n. 187/2024, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 332 del 21 Settembre 2024 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera n. 9 del 08 Aprile 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

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