Va ritenuta esente da censura deontologica la condotta dell’avvocato che produca in giudizio una lettera indirizzata alla controparte ed aperta per errore dal cliente con quella convivente, edotto delle possibili conseguenze penali della produzione stessa ancorché non fraudolentemente acquisita (Nel caso di specie, trattavasi di documento, prodotto nel giudizio di separazione personale nel quale si discuteva anche del contributo al mantenimento, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava alla moglie separanda l’aumento della pensione ad il riconoscimento di diverse migliaia di euro di arretrati: circostanze, queste, che erano state intenzionalmente sottaciute dall’interessata nel corso del predetto giudizio).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 27 Dicembre 2018 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 07 Ottobre 2013 (avvertimento)
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