L’art. 48 Cod. deont. (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 07 Luglio 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 02 Luglio 2020 (archiviazione)
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