La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati

L’art. 28 Cod. deont. (ora, 48 ncdf) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 26 settembre 2014, n. 117

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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