L’art. 28 Cod. deont. (ora, 48 ncdf) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 26 settembre 2014, n. 117
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2011 (avvertimento)
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