La produzione documentale in violazione delle preclusioni processuali può costituire illecito deontologico -quale comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza- allorché sia finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, cioè abbia un contenuto non veritiero o la finalità di screditare la controparte ovvero sia stata effettuata in modo tale da cercare di celare la propria tardività (Nel caso di specie, avuto riguardo alle circostanze concrete, il CNF ha escluso la rilevanza disciplinare della produzione documentale tardiva in quanto avvenuta con la comparsa conclusionale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 337 del 27 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 337 del 27 Settembre 2024 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 13 Luglio 2023 (archiviazione)
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