La procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 238 del 4 dicembre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 103, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 13 Giugno 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 19 Ottobre 2018 (sospensione)
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