La procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 238 del 4 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 17 Dicembre 2018 (radiazione)
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