La procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 12 Settembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 14 Luglio 2016 (sospensione)
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