La procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 20 Marzo 2018 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 28 Luglio 2014 (cancellazione)
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