L’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato -senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 Dicembre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 2014 (sospensione)
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