La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 478 del 30 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 479 del 31 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 481 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 478 del 30 Dicembre 2024 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 18 Marzo 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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