La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 433 del 23 novembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 434 del 23 novembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 433 del 23 Novembre 2024 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 35 del 07 Maggio 2018 (censura)
Giurisprudenza CNF

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