La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Cassi), sentenza n. 158 del 25 luglio 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 159 del 25 luglio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 25 Luglio 2023 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 34 del 09 Luglio 2019 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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