La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 238 del 3 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 03 Dicembre 2022 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 17 Dicembre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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