Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 31 del 7 marzo 2023
– codice: art. 61
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 259 del 20 Dicembre 2022
I doveri e divieti deontologici in tema di arbitrato si applicano anche a quello irrituale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 259 del 20 Dicembre 2022
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Arbitrato e conflitto di interessi con una o entrambe le parti
CDD di Bologna (pres. Rigosi Chiara, rel. Piva Stefano), decisione n. 86 del 17 Dicembre 2018