Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 31 del 7 marzo 2023
– codice: art. 5
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La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 6 del 19 Febbraio 2014
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 220 del 30 Dicembre 2013
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 13 Dicembre 2011