La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 31 del 7 marzo 2023

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– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Novembre 2021 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 27 Aprile 2016 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22728 del 20 Luglio 2022 (respinge)