La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 31 del 7 marzo 2023

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– codice: art. 21

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sentenza

IMPUGNAZIONI CIVILI – IMPUGNAZIONI IN GENERALE – NOTIFICAZIONE – DELLA SENTENZA IMPUGNATA – TERMINI – PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza a procuratore iscritto all’albo – Validità – Cessazione di fatto dell’attività professionale – Irrilevanza – Decadenza dal termine di impugnazione – Rimessione in termini – Esclusione.

Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Mercolino Guido), sentenza n. 487 del 10 Gennaio 2019

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 25 Ottobre 2018 (accoglie) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera n. 16105 del 18 Marzo 2013 (radiazione)