La prescrizione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento

La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rossetti), sentenza n. 26368 del 10 ottobre 2024

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla “possibilità di allegazione probatoria (corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica certificata tra Avvocati in un giudizio di separazione), acquisita da un Avvocato, che non era costituito nel giudizio di separazione, nell’esercizio della propria funzione e delle prerogative di cui agli artt. 391 bis c.p.p. ossia quali informazioni difensive presso il collega civilista regolarmente costituito in quel giudizio, in un procedimento penale pendente nel quale ad uno degli ex coniugi vengono imputati i reati di cui agli art. 572, co. 2 e 629 c.p., costituendo la corrispondenza intercorsa tra colleghi perfezionamento e prova di un accordo”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 20 Aprile 2022

parere

Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 02 Novembre 2021

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 17 Novembre 2014 (avvertimento)