La prescrizione medica di farmaci antidepressivi non giustifica, di per sè sola, il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza dibattimentale sulla scorta della prescrizione di psicofarmaci risalente a diverso tempo prima e priva di certificazione sullo stato patologico e del conseguente impedimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 104 del 14 aprile 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 5 del 29 gennaio 2025.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 14 Aprile 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 25 Novembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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