Il principio secondo cui la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio vale anzitutto con riferimento alla prescrizione maturata medio tempore dinanzi al Giudice chiamato a valutarla, mentre se sia maturata nel grado di giudizio inferiore, per il Giudice del Gravame il rilievo officioso non è assoluto, in quanto va contemperato con la disciplina in tema di giudicato: pertanto, se il CDD, nel condannare l’incolpato, abbia espressamente rigettato l’eccezione di prescrizione disciplinare e tale capo della decisione poi non sia stata fatta oggetto di impugnazione, resta definitivamente precluso al giudice del gravame il rilievo d’ufficio della stessa (Nel caso di specie, il CNF ha comunque ritenuto, nel merito, che la prescrizione dell’azione disciplinare non fosse maturata).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 125 del 8 aprile 2024
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 08 Aprile 2024 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 16 del 12 Ottobre 2022 (assoluzione)
0 Comment