La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 26 Febbraio 2024 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 81 del 21 Ottobre 2021 (avvertimento)
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