La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata: sospeso disciplinarmente l’avvocato che consumi cocaina con le proprie praticanti di studio

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che procuri, ceda e consumi sostanze stupefacenti, spesso in gruppo, nel corso di incontri di tipo sessuale intrattenuti con le proprie praticanti di studio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di anni due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 21 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 335 del 21 Settembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 20 Marzo 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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