La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 2 del 9 febbraio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 09 Febbraio 2023 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Giugno 2022 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30650 del 03 Novembre 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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