La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 30 Settembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 27 Ottobre 2015 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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