Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 112 del 25 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 25 Giugno 2022 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 25 Maggio 2021 (radiazione)
0 Comment