Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 58 del 13 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 19 Gennaio 2018 (sospensione)
0 Comment