La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (Nel caso di specie, l’avvocato aveva posto in essere atti persecutori, lesioni personali aggravate e gravi minacce, nei confronti dell’ex moglie, nonché dei familiari e dell’avvocato di questa, atti per i quali era stato condannato in sede penale alla reclusione di anni due, con sentenza passata in giudicato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 45 del 9 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 09 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 17 del 18 Giugno 2021 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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