Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 28 Luglio 2017 (sospensione)
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