La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 52 dell’11 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 11 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Dicembre 2015 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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