La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 17 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 16 Dicembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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