Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione)
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