Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. Deve conseguentemente ritenersi deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che, approfittando dell’altrui stato di bisogno, si offra di prestare denaro contante ad un elevato tasso di interesse (nella specie, 10% trimestrale) ed emetta assegni privi di provvista (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 3 luglio 2017, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 03 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 26 Marzo 2014 (sospensione)
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