La circostanza che la condotta deontologicamente rilevante non sia attinente all’esercizio della professione, non ha alcuna portata esimente della responsabilità e nemmeno ne attenua la gravità. Infatti, deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 21 del 7 marzo 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 07 Marzo 2023 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
0 Comment