Ancorché alla sentenza penale (irrevocabile) che dichiari di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non possa essere riconosciuta, in sede disciplinare, l’efficacia di cui all’art. 653 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, il giudice della deontologia può comunque tener conto delle prove acquisite in sede penale (nella specie, dichiarazioni testimoniali e dello stesso imputato), nonché delle motivazioni della sentenza penale stessa, specie allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 159 del 9 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 09 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 26 Novembre 2024 (sospensione)
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