Ancorché alla sentenza penale (irrevocabile) che dichiari di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non possa essere riconosciuta, in sede disciplinare, l’efficacia di cui all’art. 653 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, il giudice della deontologia può comunque tener conto delle prove acquisite in sede penale, nonché delle motivazioni della sentenza penale stessa, specie allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 445 del 02 Dicembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 1 del 09 Gennaio 2020 (censura)
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