La pervicace contestazione di evidenze probatorie rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare

In tema di procedimento disciplinare, la pervicace contestazione di evidenze probatorie da parte dell’incolpato costituisce comportamento processuale che può rilevare ai fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, un sito web pacificamente riferibile all’incolpato riportava la presentazione del suo studio legale nonché dell’attività di “Esazione diretta” praticata dallo studio stesso, la quale veniva allusivamente descritta come attività di recupero crediti attuata “attraverso il contatto ‘fisico’ con il debitore”. Nel corso del relativo procedimento disciplinare, l’incolpato negava ogni addebito, affermando che il predetto sito web sarebbe stato realizzato, a sua insaputa, da un terzo non esattamente identificato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 29 luglio 2016, n. 262

NOTA:
Sulla rilevanza del comportamento processuale dell’incolpato ai fini della determinazione della sanzione (in attenuazione o aumento), cfr., in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 29 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 14 Giugno 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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