La perdita di guadagno e gli eventuali disagi economici derivanti dall’impossibilità di esercitare la professione a causa di una misura interdittiva (sospensione cautelare) ovvero di una sanzione disciplinare c.d. sostanziale (sospensione e radiazione) è l’effetto naturale del provvedimento stesso, sicché non può essere addotto come motivo idoneo a scongiurarne l’adozione da parte del giudice della deontologia, al quale è comunque rimessa in via esclusiva ogni valutazione circa l’eventuale presenza di particolari motivi di rilievo umano e familiare ai sensi dell’art. 21 cdf.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Di Amato, rel. Bianchini), SS.UU, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016, secondo cui “La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione disciplinare dall’esercizio professionale, sicché non può integrare il requisito del periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare della decisione disciplinare stessa”.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021, secondo cui l’appropriazione indebita non è scriminata da asserite difficoltà economiche dell’incolpato, le quali tuttavia, in caso di particolari circostanze, possono rilevare ai fini della valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 29 Aprile 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 21 Febbraio 2020 (sospensione)
0 Comment