Nel nuovo ordinamento professionale forense, la formula della “condotta specchiatissima e illibata” (RDL n. 1578/1933) è stata sostituita dalla “condotta irreprensibile” (L. 31 dicembre 2012, n. 247), che tuttavia non modifica il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense. A tal fine, non escludono automaticamente la sussistenza del requisito in parola e quindi non è di ostacolo all’iscrizione all’albo o registro la pendenza di un procedimento penale stante il principio costituzionale di “presunzione di non colpevolezza” ed in assenza di elementi che portino ad escludere che l’interessato possa con onore, decoro e serietà esercitare la professione forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pardi), sentenza n. 157 del 30 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 30 Settembre 2022 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Febbraio 2021 (cancellazione amm.va)
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