Il professionista può scontare due periodi di sospensione cautelare, anche complessivamente superiori al limite massimo di un anno previsto dall’art. 60 co. 2 L. n. 247/2012, in conseguenza di una misura cautelare interdittiva adottata in sede penale e di una sospensione cautelare emessa dall’organo di disciplina forense, non sussistendo in tal caso violazione del bis in idem giacché hanno natura, presupposti e finalità del tutto differenti, in conformità ai principi della convenzione CEDU.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 21 Settembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 07 Maggio 2024 (sospensione cautelare)
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