La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 23 Aprile 2019 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Ottobre 2014 (censura)
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