La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 27 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 17 Maggio 2012 (avvertimento)
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